Criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari
Il metodo della gradualità dei benefici penitenziari consente di saggiare, da parte del Tribunale di sorveglianza, l’affidabilità del condannato in vista di un percorso risocializzante. Tale impostazione è pienamente conforme ai principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, che afferma che il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Cass., Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep.1999), sicché il Tribunale di sorveglianza, pur quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Cass., Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015); il Tribunale di sorveglianza può anche concedere una misura alternativa alla detenzione diversa da quella chiesta dall’interessato, se il beneficio concesso è compatibile con quello richiesto e risponde alla logica di gradualità del trattamento rieducativo (Cass., Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018).
Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha dunque fatto corretta applicazione dei criteri che la giurisprudenza della Corte di legittimità ha elaborato in tema di ammissione ai benefici penitenziari, affidando, al giudice il compito di verificarne i presupposti soggettivi e oggettivi, nonché di effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine della misura alternativa a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale; in tale funzione il Tribunale di sorveglianza decide sulla base delle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato, ma non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, essendo tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Cass., Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017). Va infatti affermato che, nel contrasto tra gli organi di osservazione trattamentale e Tribunale di sorveglianza, debba essere data prevalenza al motivato apprezzamento dell’organo decisionale.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 1 n. 35716 del 2021