Critica letteraria: opera intellettuale di interesse pubblico

critica letterariaOccorre rilevare che la critica letteraria negativa dell’ opera intellettuale altrui non è di per sé offensiva quando sia socialmente rilevante, e non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l’ argomentata espressione di un dissenso rispetto all’ opera intellettuale che abbia la diffusione e l’ interesse pubblico.

L’ esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l’ accertamento della stessa esistenza di un’ offesa, si pone nei casi in cui l’ espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità ed il rilievo letterario dell’ opera intellettuale e del suo stesso autore.

In questi casi l’ inevitabilità del collegamento alla critica letteraria scrimina l’ offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l’ esercizio del diritto costituzionalmente garantito.

Rimanengono, tuttavia, punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce appunto “gratuite”, nel senso di non essere necessarie all’ esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti.

Ed a riguardo è opportuno ricordare che in tema di satira (che assume connotati certamente più aspri, pungenti ed irrisori rispetto a quelli che generalmente assume l’ ordinaria critica letteraria) la giurisprudenza di legittimità ha raggiunto un consolidato approdo interpretativo, stabilendo che, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’ opinione o dal comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato; mentre non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 Codice Penale nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 19178 Anno 2014

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