Decreto di sequestro probatorio
Secondo la disposizione di cui all’art. 253 Codice di procedura penale (“Oggetto e formalità del sequestro“):
L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti
Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente.
Sulla base dei requisiti dell’indirizzo più rigoroso della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’obbligo di motivazione che deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alle concrete finalità investigative per le quali il vincolo è disposto, con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Cass., Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061; Cass., Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Cass., Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898; v. anche Cass., Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).
Contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 834 del 12/01/2023