Esenzione in materia di ICI
Riconoscimento dell’esenzione in materia di ICI ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), l. n. 296 del 2006, per l’abitazione principale e se essa, a tal fine, debba essere quella nella quale, oltre al contribuente, debbano dimorare abitualmente anche i suoi familiari
Sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 112 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma ove richiedeva anche il requisito della dimora dei familiari, ponendosi l’originaria formulazione, che così disponeva, in contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost.
La Consulta, dopo aver ricordato che l’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 conteneva, ab origine, il riferimento alla necessaria presenza dei familiari per fruire del beneficio e che, con la modifica del 2006, era stata introdotta una presunzione relativa di coincidenza della dimora abituale nell’immobile di residenza anagrafica, ha rimarcato che l’imposta era stata sostituita, definitivamente, dall’IMU dal 2012, rispetto alla quale, come già sottolineato nelle proprie decisioni n. 12 del 2023 e n. 21 del 2024 e come parimenti posto in rilievo dalla Corte di cassazione nell’ordinanza di rimessione, sussisteva una evidente continuità.
La Corte costituzionale, quindi, richiamate le ragioni a fondamento della propria pronuncia n. 209 del 2022 in materia di IMU, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’omologa previsione di cui all’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, ha, in primo luogo, rilevato che la disposizione censurata e, in ispecie, il riferimento “ai familiari”, trova la sua ratio legis nell’«impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l’abitazione principale», citando le ordinanze n. 16001/2021 e n. 19684/2024 della Corte di cassazione.
Ha, poi, sottolineato che la disposizione «presuppone quella che è la situazione più frequente per una coppia coniugata e non separata o divorziata, ossia la coabitazione», in coerenza, del resto, con quanto espressamente previsto dall’art. 143, secondo comma, c.c., «ma non considera la possibilità per i coniugi, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte» e, dunque, non tiene conto che, nell’attuale contesto (come già osservato dalla sentenza n. 209 del 2022), «in concreto, sempre più spesso i coniugi non vivono insieme o, comunque, stabiliscono due dimore abituali distinte».
In questa prospettiva, il concetto di abitazione principale assume il significato di luogo in cui il contribuente dimori abitualmente, senza che, però, possano «trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio» […] «Tale è, invece, proprio l’effetto prodotto dalla disposizione censurata, perché la stessa, così come univocamente interpretata dal diritto vivente, richiede, per poter riconoscere l’esenzione, la dimora abituale dei familiari nell’abitazione del contribuente, determinando una irragionevole discriminazione di quest’ultimo qualora coniugato rispetto, ad esempio, alla persona singola».
La disposizione censurata, pertanto, «disciplinando situazioni omogenee in modo ingiustificatamente diverso, si palesa in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nella parte in cui, nel definire il concetto di abitazione principale, richiede la dimora abituale anche dei familiari».
In secondo luogo, la Corte costituzionale ha rilevato che l’ICI, come l’IMU, ha natura di imposta reale, sicché, ai fini dell’esenzione, possono assumere rilievo solo «elementi oggettivi relativi all’immobile (in particolare la circostanza di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente), e non anche allo status soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari».
Da ciò, la conclusione che «il riferimento ai familiari […] non è un criterio idoneo a selezionare gli immobili meritevoli di esenzione in quanto effettivamente adibiti ad abitazione principale del contribuente».
Da ultimo, la Corte ha altresì ritenuto fondata la censura riferita agli artt. 29 e 31 Cost. in quanto «una lettura combinata dei due precetti costituzionali suggerisce, ma non impone, trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia e senz’altro si oppone a quelli che si risolvono in una sua penalizzazione».
In forza della sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2025, pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione ICI per l’abitazione principale del contribuente non è necessario, in coerenza con la norma come emendata, che ivi dimori abitualmente anche il suo nucleo familiare.
Occorre rimarcare, da ultimo, che l’art. 8, comma 2, cit., assolveva – nell’intento del legislatore – anche all’obbiettivo di evitare il rischio che le cd. seconde case fossero, fittiziamente, iscritte come abitazioni principali, al fine di fruire, indebitamente, dell’esenzione, da cui, anche in ciò, la scelta di ancorare l’identificazione dell’immobile al requisito della dimora abituale esteso all’intero nucleo familiare.
Questa opzione è stata esplicitamente disattesa dalla Consulta che ne ha stigmatizzato l’irragionevolezza e la contrarietà a principi costituzionali fondamentali, in primis il principio di uguaglianza.
Tuttavia, come già rilevato per l’IMU dalla sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, il presupposto della sussistenza effettiva del requisito della “dimora abituale”, ora da riferire all’immobile adibito ad abitazione principale del solo contribuente e non anche del suo nucleo familiare, integra una condizione di fatto, in sé sempre suscettibile di verifica da parte degli enti comunali che possono controllare la veridicità delle dichiarazioni con gli strumenti a loro disposizione quali i sopralluoghi del personale municipale, la raccolta di informazioni, la verifica delle utenze.
La disciplina normativa, sul punto, fonda una presunzione a favore del contribuente poiché, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, l’abitazione principale di dimora abituale del contribuente corrisponde, fino a prova contraria, alla residenza anagrafica del medesimo, sicché è onere dell’ente comunale superare la presunzione, mentre, in assenza del riscontro della residenza anagrafica, la dimostrazione incomberà sul contribuente che invochi il beneficio, il quale sarà tenuto a dimostrare che l’immobile posseduto a titolo di proprietà od altro diritto reale corrisponde alla sua dimora abituale.
Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di ICI, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall’art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale – corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare».
Corte di Cassazione Civile Sez. U. sentenza n. 23489 del 2026
