La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la tematica della diffamazione aggravata tramite internet, con particolare riferimento alla portata offensiva del testo pubblicato in rete, da esaminare alla stregua della formulazione letterale.
Orbene, ai fini della valutazione della portata diffamatoria del testo pubblicato in internet è necessario che sussista l’evidenza di una esplicita offesa di una persona determinata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di diffamazione è configurabile in presenza di un’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può, quindi, ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti non individuati, né individuabili.
In ipotesi di riferimento a persone innominate, la valutazione di determinabilità soggettiva, intesa come inequivoca riferibilità ex ante ad un singolo soggetto, non può risolversi “quam suis“, e cioè in riferimento alla considerazione soggettiva di taluno che si riconosca come destinatario della propalazione, in virtù di un’immedesimazione fondata su collegamenti fattuali che non rispondono ad un’oggettiva cifra di riconoscibilità, nel contesto di riferimento dell’informazione.
In altri termini, in punto di concreta offensività della diffamazione, è necessaria l’univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile, nella sua identità, da parte di un numero indeterminato di soggetti, ai quali l’informazione è diretta o è accessibile, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio ex ante ed in concreto, alla luce delle circostanze di contesto già notorie nell’ambiente di riferimento ed attraverso le quali è possibile, con elevato grado di affidabilità, l’inequivoca identificazione del destinatario in riferimento alla generalizzata cognizione dei fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo.
Del resto, è a siffatto standard valutativo che anche la giurisprudenza civile di legittimità, nella sua più autorevole composizione (Sez. Un. Civ., n. 15897 del 13/06/2019), si riferisce, anche in riferimento ad espressioni “in incertam personam“, rese in occasione di interventi a forum di discussione su un blog internet. In tali casi si sottolinea la impossibilità di ricondurre tali espressioni al reato di diffamazione in ragione dell’inesistenza di un destinatario identificato o identificabile, quando a siffatta identificazione non si pervenga attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illeicità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita (Sez. 3 Civ. n. 17207 del 27/08/2015).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 48058 Anno 2019