La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il reato previsto e punito dall’art. 186, comma 7, Codice della Strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici), a seguito di precedenti penali a carico dell’imputato richiedente e ricorrente.
Più dettagliatamente, nel caso di specie l’imputato richiedente e ricorrente lamenta vizio di motivazione a proposito del diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada), da parte dei giudici di merito in relazione ai suoi precedenti penali, di cui uno relativo a guida in stato di ebrezza, sebbene risalente nel tempo.
“…. la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze” (art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada).
Sul punto è necessario ricordare che la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma nono – bis, C.d.S., é rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 Codice Penale (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 13466 del 17/01/2017); é del tutto ovvio che siffatta valutazione, in quanto attinente al merito della vicenda, sfugge al sindacato di legittimità laddove, come nella specie, essa non presenti vizi logici o argomentativi di macroscopica portata; ed é evidente che il richiamo alla (comunque non edificante) biografia penale del prevenuto ed anche alle specifiche modalità della condotta da lui tenuta nell’occorso é bastevole a fornire supporto argomentativo alla decisione adottata.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 21562 Anno 2021