Diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il reato previsto e punito dall’art. 186, comma 7, Codice della Strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici), a seguito di precedenti penali a carico dell’imputato richiedente e ricorrente.

Più dettagliatamente, nel caso di specie l’imputato richiedente e ricorrente lamenta vizio di motivazione a proposito del diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada), da parte dei giudici di merito in relazione ai suoi precedenti penali, di cui uno relativo a guida in stato di ebrezza, sebbene risalente nel tempo.

…. la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze” (art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada).

Sul punto è necessario ricordare che la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma nono – bis, C.d.S., é rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 Codice Penale (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 13466 del 17/01/2017); é del tutto ovvio che siffatta valutazione, in quanto attinente al merito della vicenda, sfugge al sindacato di legittimità laddove, come nella specie, essa non presenti vizi logici o argomentativi di macroscopica portata; ed é evidente che il richiamo alla (comunque non edificante) biografia penale del prevenuto ed anche alle specifiche modalità della condotta da lui tenuta nell’occorso é bastevole a fornire supporto argomentativo alla decisione adottata.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 21562 Anno 2021

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