La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si sofferma sulla corretta interpretazione della Legge 22 aprile 1941, n. 633, “Disposizioni in materia di diritto di autore” con particolare riguardo alla trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.
Le opere dell’ingegno sono beni immateriali che trovano una principale disciplina nel dispositivo dell’art. 2575 del Codice civile, il quale recita: “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione“. Il successivo articolo 2576 Codice civile dispone che “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale“.
Ulteriore disciplina delle opere dell’ingegno è disposta dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Disposizioni in materia di diritto di autore”.
Il Titolo III, Capo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 all’art. 107 afferma che “I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo“.
Il successivo art. 109 della suindicata legge sul diritto d’autore afferma al primo comma che “La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge“.
Il secondo comma dell’art. 109, derogando a quanto previsto dal primo comma, dispone che “Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente“.
Secondo l’interpretazione della norma, la giurisprudenza di legittimità afferma che sulla base dell’eccezione stabilita dal citato art. 109, comma secondo, la facoltà di riproduzione di una opera dell’ingegno può valere con riguardo la cessione a titolo oneroso della matrice fisica dell’opera stessa. Lo stampo o altro arnese utilizzato per imprimere o raffigurare il disegno dell’opera di ingegno non viene in considerazione come oggetto ex se di immediata fruizione, ma come strumento di riproduzione.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 20188 Anno 2017