Offerta informale
Dispositivo dell’art. 1220 Codice Civile
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.
L’offerta informale (o non formale), ai sensi dell’art. 1220 c.c., come chiarito dalla Corte di legittimità, consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione e, pertanto, a questi fini occorre che la prestazione venga posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità (Cass., sez. 2, 12/03/1984, n. 1699; Cass., sez. 3, 10/03/1982, n. 1551).
In altri termini, l’offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell’art. 1220 c.c., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore per l’adempimento dell’obbligazione, in modo che quest’ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa (Cass., sez. 2, 13/12/2010, n. 25155; Cass., sez. 3, 28/10/2015, n. 21924).
Con specifico riferimento alle obbligazioni pecuniarie, costituisce offerta non formale, idonea a conseguire gli effetti di cui all’art. 1220 c.c., l’attività con cui il debitore, manifestando una seria volontà di pronto adempimento, immetta comunque la somma di danaro dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, in modo che questi possa apprenderla immediatamente (in senso conforme, Cass., sez. 3, 03/01/1982, n. 186, che ha ritenuto idoneo a escludere la mora debendi l’inserimento nel proprio fascicolo di causa di un assegno circolare intestato al creditore, con autorizzazione al ritiro; Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15352; Cass., sez. 2, 13/12/2010, n. 25155); (cit. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34131 del 21/11/2022).