Nozione di pubblico ufficiale
Occorre richiamare i principi risalenti ma confermati anche dalla più recente giurisprudenza che ha ribadito come rilevante, ai fini della individuazione della nozione di pubblico ufficiale, la circostanza obiettiva di esercitare una funzione pubblica e lo svolgimento di attività rette da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi (cfr. Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 – 01).
Nozione di pubblico ufficiale e reato di corruzione
Va, infine, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un’indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente ilreato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l’esercizio dell’attività sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l’interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 – 07). L’art. 346-bis cod. pen. — introdotto dalla legge n. 3 del 2019 e in vigore dal 31 gennaio 2019 – punisce il traffico di influenze illecite, aggravato quando il mediatore sia un pubblico ufficiale, e sanziona chi, sfruttando relazioni (esistenti, non più solo asserite), con un pubblico ufficiale, fa dare/promettere utilità come prezzo della mediazione illecita, reato che si configura “fuori dei casi di concorso” nei reati di corruzione, inclusa la corruzione per l’esercizio della funzione, art. 318 cod. pen.
La disposizione di cui all’art. 346-bis cod. pen. esordisce con una clausola di riserva che indica che se il mediatore agisce in accordo diretto col pubblico ufficiale, si applicano le disposizioni in materia di corruzione, non il 346-bis cod. pen.
In altre parole, se il mediatore è un “terzo” – anche pubblico ufficiale – che si fa pagare per influenzare il pubblico ufficiale, si applica il 346-bis cod. pen. mentre se il mediatore è parte integrante dell’accordo corruttivo col pubblico ufficiale la fattispecie assorbente è la corruzione, fattispecie che deve ravvisarsi, altresì, nei casi in cui, al di là del provato intervento su altri funzionari competenti in una fase del procedimento, come nel caso in esame, il pubblico ufficiale accetti la remunerazione per il compimento di un’attività amministrativa in proprio.
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 12513 del 2026
