Dubbio sulla effettiva età della minore
Quando, sulla base degli strumenti conoscitivi e di apprezzamento, sussiste un dubbio o più dubbi sulla effettiva età della minore, la persona adulta deve astenersi dal rapporto sessuale da porre in essere con la minore stessa in modo da non incorrere nella fattispecie di reato.
Secondo il dispositivo ex art. 609 sexies c.p. “Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 609 undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile“.
Oltre al principio affermato con sentenza Sez. 3, n. 32235 del 11/7/2007, dep. 7/8/2007, debbono essere richiamati i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 322 del 2007, che ebbe a respingere la questione di costituzionalità della norma escludendo che la stessa abbia istituito una presunzione assoluta di conoscenza.
Il Giudice delle leggi ha infatti precisato che “qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto attivo dispone lascino residuare il dubbio circa l’effettiva età – maggiore o minore dei quattordici anni – del partner, detto soggetto, al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale: giacché operare in situazione di dubbio circa un elemento costitutivo dell’illecito (o un presupposto del fatto) – lungi dall’integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile – equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non, addirittura, di cosiddetto dolo eventuale“.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 aprile – 2 ottobre 2013, n. 40748