Enti e associazioni: diritti e facoltà
L’art. 91 cod. proc. pen. consente ad enti e associazioni senza scopo di lucro, cui, prima della commissione di un reato, la legge abbia riconosciuto finalità di tutela degli interessi lesi da quel reato, possono esercitare “in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa“.
Dopo l’entrata in vigore del codice di procedura penale, infatti, numerose leggi speciali hanno riconosciuto ad enti collettivi specificamente individuati non la mera possibilità di intervenire in giudizio ai sensi degli artt. 91 e ss., ma la possibilità di costituirsi parti civili in giudizio senza necessità della autorizzazione della persona offesa e, in alcuni casi, anche senza necessità che, nel costituirsi, l’ente faccia valere danni da reato patiti “iure proprio“.
A mero titolo esemplificativo:
– la legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l’assistenza e l’integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate, prevede (all’art. 36, comma 2) che, quando i reati di cui all’articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, siano commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia possibile “la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare”;
– la legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di usura (artt. 10 e 15), prevede che possano costituirsi parte civile nei giudizi per reati di usura le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione di tale fenomeno, iscritte in un apposito elenco predisposto dal Ministro dell’economia;
– il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 prevede, all’art. 187 undecies, comma 2, che nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185 (rispettivamente: “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate” e “Manipolazione del mercato”), la Consob possa “costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell’offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato”;
– l’art. 2, comma 3, legge 29 dicembre 1993 n. 580, stabilisce che le camere di commercio possano “costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio”.
In sintesi la volontà del legislatore non è univoca nel voler restringere la possibilità di costituzione di parte civile alle sole persone fisiche che abbiano subito un danno da reato ed è anzi ben chiara a livello normativo la distinzione tra persona danneggiata (legittimata a costituirsi parte civile) e persona offesa (legittimata a esercitare le facoltà espressamente previste dal titolo VI, libro primo, parte prima del codice di rito).
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza 25 luglio 2024, n. 30615
