Vis grata puellae
Vis grata puellae ovvero l’assenza di reazione fisica da parte della vittima configura ugualmente il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. o per converso indica un consenso all’atto sessuale?
Nel caso di specie la violenza sessuale si era perpetrata a danno di una donna all’interno di un furgone in una zona isolata durante la notte e poi era continuata all’interno dell’appartamento dell’uomo, conosciuto quella sera in discoteca. La donna era rimasta inerme e non aveva reagito agli abusi, e non aveva tentato la fuga. Dopo essere stato condannato in primo grado, l’imputato veniva assolto dalla Corte di appello proprio per l’assenza di reazione fisica da parte della vittima oltre all’assenza di segni esteriori indicativi di una violenza subita.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il delitto di violenza sessuale si configura anche laddove la violenza non sia stata tale da annullare la volontà del soggetto passivo: è sufficiente, infatti, che la volontà risulti coartata (Cass. pen., Sez. III, 31/1/2024, n. 4199; Cass. pen., Sez. III, 18/5/2021, n. 19611).
Inoltre, integra l’elemento oggettivo del delitto in esame non solo la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione del dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso della persona offesa, non espresso neppure tacitamente, ove la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (nella specie, gli atti sessuali erano stati realizzati su una persona dormiente: Cass. pen., Sez. III, 8/5/2017, n. 22127).
Ne consegue che sulla base del principio “vis grata puellae” si configura il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. qualora la vittima della violenza, pur non avendo opposto una reazione fisica, abbia comunque manifestato chiaramente l’intenzione di non accettare rapporti sessuali. Irrilevante, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, è all’assenza di lesioni personali sul corpo della vittima, il comportamento remissivo della stessa, anche successivo ai fatti, e le esitazioni nello sporgere denuncia, in quanto tali circostanze sarebbero facilmente spiegabili con lo stato di terrore nel quale versa la vittima (Cass. pen., Sez. III, 21/2/2000, n. 1911).
Corte di Cassazione sentenza n. 13222 del 2 aprile 2024
