La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’applicazione della esimente della verità putativa in relazione al diritto di critica e al diritto di cronaca nell’ambito di un’opera cinematografica e conseguente risarcimento del danno.
Per un corretto inquadramento della questione giova ricordare che “L ‘onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all’offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa“. (Cass. n. 25423 del 02/12/2014).
Tuttavia, tale responsabilità può essere esclusa quando la condotta contestata sia stata realizzata nell’esercizio del diritto di cronaca o del diritto di critica.
Con riferimento all’esercizio del diritto di cronaca, costituisce principio consolidato quello secondo cui “La lesione dell’onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell’esposizione (cosiddetta continenza). In particolare, quanto al primo presupposto soltanto la correlazione rigorosa fra fatto e notizia realizza l’interesse pubblico all’informazione, sotteso all’art. 21 Cost., e rende non punibile la condotta ai sensi dell’art. 51 c.p., sempre che ricorrano anche la pertinenza e la continenza. Ne consegue che il giornalista ha l’obbligo di controllare l’attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall’autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l’esimente di cui all’art. 59, ultimo comma, C.p. e cioè la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell’involontarietà dell’errore, dell’avvenuto controllo, con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico, della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati.” (Cass. n. 2271 del 4 febbraio 2005) ed anche che “L ‘esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti (il cui onere probatorio, in sede processuale, grava sul giornalista unitamente a quello del riscontro delle fonti utilizzate), che non può ritenersi configurabile quando, pur essendo vere le singole vicende riferite, siano dolosamente, o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull’esplicazione del diritto di cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell’uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale, ed apparente, correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce, per cui, in definitiva, ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva.” (Cass. civ. n. 11259 del 16/05/2007).
Con riferimento al diritto di critica, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di puntualizzare che esso non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass., 6 aprile 2011, n. 7847), rammentando che nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 10 della Convenzione, in tema di libertà di espressione, che, nel distinguere tra la “materialità dei fatti” e “giudizi di valore“, pone in rilievo che, quand’anche “equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva“; inoltre, i limiti dell’esimente sono costituiti anche dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza formale di espressione. È stato inoltre puntualizzato che “Per riconoscere efficacia esimente al diritto di critica, che si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto al fatto, occorre che quest’ultimo corrisponda a verità, sia pure ragionevolmente putativa, mentre non è necessario che sia esposto con la completezza richiesta quando si esercita, a scopo informativo, il diritto di cronaca” (Cass. civile, sez. III, 07/06/2018, n. 14727).
Questa distinzione, tuttavia, tende ad essere superata, laddove l’opera artistica riguardi vicende di cronaca ancora in evoluzione, utilizzi i nomi propri delle persone coinvolte ed adotti un taglio al comtempo sia narrativo che giornalistico o documentaristico, dovendosi dare allora prevalenza agli aspetti di tipo informativo/documentaristico, rispetto a quelli di tipo artistico/creativo, venendo in rilievo la pretesa di raffigurare in una unità temporale sia pur ridotta, una vicenda che è conosciuta e di cui le cronache hanno parlato, anche con dovizia di dettagli, di modo da applicare i criteri di valutazione della verità putativa più confacenti al caso di specie.
In un tal caso la valutazione della sussistenza della esimente della verità putativa deve attenersi ai più stringenti criteri richiesti al pari dell’esercizio del diritto di cronaca, distinguendo tra fatti oggettivamente accertati e le opinioni raccolte, sia pure da fonti attendibili, senza limitare il giudizio di liceità sull’esplicazione del diritto di critica attuato mediante la realizzazione dell’opera cinematografica ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma estendendolo anche ad un esame dell’uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere agli spettatori, anche al di là di una formale, ed apparente, correttezza espositiva, connotazioni negative sulle persone e sul ruolo rivestito da loro in una più ampia vicenda; per cui, in definitiva, ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito se non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva, considerata nel complesso della narrazione filmica e delle interrelazioni causali rappresentate in audio e video o implicitamente suggerite.
In tema di diffamazione a mezzo d’opera teatrale, cinematografica o letteraria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, “perché possa dirsi integrata la fattispecie generatrice del diritto al risarcimento dei danni ad essa collegati non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera dei fatti o delle circostanze attinenti ad una persona menzionata e che possano arrecare danno alla sua dignità, ma è necessario che accerti altresì da un lato, che non si tratti di opera artistica, caratterizzata, in quanto tale, dall’idealizzazione della realtà od espressa mediante varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa, e, dall’altro, che l’espressione diffamatoria sia stata effettivamente percepita non solo come veritiera ma soprattutto come gratuitamente offensiva.” (Cass. n. 10495 del 07 /05/2009).
Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 16506 Anno 2019