Espressioni utilizzate in tema di diffamazione a mezzo stampa
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del riconoscimento dell’esimente dell’esercizio di
diritto di critica, quale è il limite da non superare?
Le modalità espressive utilizzate non devono sfociare in un’aggressione personale e gratuita, ma funzionali alla denuncia di un malcontento o malessere; con la conseguenza che le frasi devono rientrare entro i limiti della continenza espressiva, benché aspre e pungenti (con riferimento ad ipotesi di continenza ravvisata in relazione a determinati fatti o circostanze oggettive, (Cass., Sez. 5, n. 38962 del 04/06/2013).
Va al riguardo richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio del diritto di critica qualora la stessa si realizzi attraverso la satira: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del riconoscimento dell’esimente prevista dall’art. 51 cod. pen., qualora l’articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo. (Cass., Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, Rv. 257255).“
Ne consegue che il requisito della continenza, nell’ipotesi di critica formulata nelle forme della satira, deve tenere conto delle caratteristiche proprie di tale linguaggio che evoca e chiama in causa i concetti del paradosso e del simbolismo con la conseguenza che anche il concetto di correttezza dell’espressione va interpretata e valutata nel peculiare contesto dal quale l’agente attinge le espressioni utilizzate.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 12520 del 2023