Familiari e conviventi nel reato di maltrattamenti
Nell’ambito dell’art. 572 cod. pen. la dizione “una persona della famiglia o comunque convivente” che compare nel testo della norma ha la funzione di includere altre forme di unioni familiari quali le convivenze di fatto, o altre unioni o comunità a prescindere dai rapporti di coniugio e non legate da vincolo giuridico.
Da tempo la giurisprudenza (Sez. 6, sentenza n. 31121 del 18/3/2014) ha chiarito che la norma di cui all’art. 572 cod. pen., non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione stabile che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi l’insorgenza, per un apprezzabile periodo di tempo, di vincoli affettivi, solidarietà, protezione reciproca e aspettative di mutua assistenza, assimilabili a quelli tradizionalmente propri del gruppo familiare, oggetto della tutela penale. È, infatti, in contesti del genere che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma incriminatrice, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo: evitare cioè che la relazione costituisca al tempo stesso l’occasione e la “vittima” di assetti patologici nei rapporti interpersonali più stretti.
La fattispecie dell’art. 572 cod. pen. non esige affatto il carattere monogamico del vincolo sentimentale posto a fondamento della relazione, e neppure una continuità di convivenza, intesa quale coabitazione. È necessario piuttosto, ed unicamente, che detta relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà.
La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di una persona legata all’autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale” (Sez. 5, sentenza n. 24688 del 17/03/2010).
È opportuno rammentare che con l’art. 4 comma 1 lett. d) della legge n.172 dell’1/10/2012 (di ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25/10/2007) è stato modificato il testo dell’art. 572 cod. pen., mai mutato rispetto a quello originario del codice Rocco del 1930, a cominciare dalla terminologia della rubrica che non è più “maltrattamenti in famiglia” bensì “maltrattamenti contro familiari o conviventi” (oltre che avere apportato un incremento del trattamento sanzionatorio).
La condotta incriminata riguarda il maltrattamento di “una persona della famiglia o comunque convivente o sottoposta all’autorità o affidata all’autore del fatto di reato“.
La nuova formulazione della norma ricomprende, tra le persone offese, le persone della famiglia e le persone comunque conviventi con il maltrattante, con ciò mostrando la fattispecie di tutelare anche le nuove forme di “famiglie di fatto” che altrimenti sarebbero prive di tutela penale in ossequio al principio di tassatività.
Ma la giurisprudenza della Corte di legittimità era giunta ad estendere, in via di interpretazione, la tutela fornita dall’art. 572 cod. pen. non solo al convivente bensì anche ai membri di una relazione sentimentale legati da affectio personale, così come aveva esteso la tutela anche nei confronti di soggetti legati da vincolo giuridico per quanto non più conviventi come i coniugi separati. Tali orientamenti giurisprudenziali, estesi in via interpretativa, trovano oggi codificazione nel testo novellato dell’art. 572 cod. pen. come sopra esposto.
A completamento dell’iter giurisprudenziale sopra rappresentato e come espressione dello stesso orientamento si pone la recente pronuncia di questa Corte (Sez. 6, sentenza n.25498 del 20/4/2017) secondo la quale, in assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi è configurabile nei confronti di persona non più convivente “more uxorio” con l’agente a condizione che quest’ultimo conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione: la permanenza del complesso di obblighi verso la prole implica il permanere in capo ai genitori che avevano costituito una famiglia di fatto, dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco.
Corte di Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24.01.2018, n. 3356
