La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la qualificazione come opera dell’ingegno del format di un programma televisivo.
È stato affermato, in numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, che, per stabilire se il format di un programma televisivo integri gli estremi dell’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, pur dovendosi prescindere da un’assoluta novità e originalità di esso nell’ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è possibile, in assenza di una definizione normativa, aver riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della Siae (Società Italiana Autori Editori) n. 66 del 1994, secondo cui l’opera deve presentare, come elementi qualificanti, articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma.
La figura del format di un programma televisivo, la quale sembra adattarsi meglio a spettacoli d’intrattenimento che non ad opere destinate ad avere un vero e proprio sviluppo narrativo, richiede una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, il che postula l’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali di detta vicenda, e quindi della sua ambientazione nel tempo e nello spazio, dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione, con l’ulteriore conseguenza che in mancanza di tali elementi non è possibile invocare la tutela afferente alle opere dell’ingegno, perché si è in presenza di un’ideazione ancora così vaga e generica da esser paragonabile ad una scatola vuota, priva di qualsiasi utilizzabilità mercantile e carente dei requisiti di creatività ed individualità indispensabili per la configurabilità stessa di un’opera dell’ingegno (Cass. 13 ottobre 2011, n. 21172).
Si è inoltre ribadita l’astratta tutelabilità dei format qualora in essi siano riscontrabili la condizione della creatività di cui all’articolo 1 della legge sul diritto d’autore, con la precisazione che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’articolo 1 citato, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass. 16 giugno 2011, n. 13249, che richiama Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925).
In breve la giurisprudenza di legittimità intende per format di un programma televisivo, tutelabile quale opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 18633 Anno 2017