Il Gip del Tribunale per i Minorenni di Bologna in materia di giudizio abbreviato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 458 C.p.P. e dell’art. 1, comma 1, del D.P.R 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevedono che,
“in caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista per l’udienza preliminare”.
Ad avviso del giudice rimettente sussisterebbe la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto:
– vi sarebbe una disparità di trattamento tra i minori assoggettati al giudizio abbreviato dinanzi al Gip, ai sensi dell’art. 458 C.p.P., e quelli sottoposti al giudizio collegiale del Tribunale per i Minorenni, pur essendo tutti su un piano di parità quanto all’esigenza di recupero sociale.
– svolgendo il giudice minorile una precisa funzione di garanzia dello sviluppo della personalità del minore, la previsione di un’eccezione alla sua generale composizione collegiale finirebbe per configurarsi come un ostacolo a tale sviluppo.
Inoltre, sarebbe violato l’art. 31 Cost., essendo il giudice minorile, a differenza del Tribunale ordinario, specificamente diretto alla protezione della gioventù.
Infine, le norme impugnate sarebbero in contrasto con l’art. 24, comma 2^, Cost., perchè il minore non potrebbe avvalersi, per la sua difesa, delle particolari garanzie offerte dal procedimento innanzi al giudice collegiale.
Il rinvio operato dall’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 448/1988, al Codice di Procedura Penale fa ritenere che anche nel processo minorile debba trovare applicazione l’art. 458 C.p.p., a norma del quale, per il giudizio abbreviato richiesto dopo il decreto di giudizio immediato, la competenza spetta al Giudice per le Indagini Preliminari.
Tale orientamento è stato superato dalla decisione della Corte di Cassazione SS.UU. n. 18292/14, con l’affermazione che
“Nel processo penale minorile la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito dell’udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, dell’ordinamento giudiziario”
La questione riguarda la composizione dell’organo giudicante nell’ambito del giudizio abbreviato quando questo è richiesto nell’udienza preliminare.
Il Giudizio abbreviato, a seconda del momento processuale in cui è richiesto, viene svolto da due organi strutturalmente diversi, e solo quello collegiale, avrebbe, secondo il giudice rimettente, caratteristiche che lo rendono idoneo a giudicare i minori.
La Corte sottolinea come il principio costituzionale espresso dall’art. 31 Cost., “richieda l’adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, e dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante”.
Il giudizio abbreviato, di cui è prevista l’adozione sia nell’udienza preliminare, sia in seguito a un giudizio immediato, può dar luogo non solo a una sentenza di proscioglimento o a una sentenza di condanna, ma anche alla sospensione del processo con messa alla prova e ad altre definizioni come le sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
Perciò il giudizio abbreviato minorile è sostitutivo sia dell’udienza preliminare, sia del dibattimento.
Gli esiti del giudizio abbreviato possono essere diversi e tutti richiedono la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, perché è proprio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative che è stato istituito il Tribunale per i Minorenni.
È dunque manifestamente incongruo che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è invece svolto dal giudice collegiale dell’udienza preliminare.
Fondatamente il giudice rimettente ha dedotto la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., per la struttura monocratica, anziché collegiale, del giudice del giudizio abbreviato richiesto dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato. La sua funzione è uguale a quella svolta dal giudice collegiale dell’udienza preliminare, sicché la diversa composizione dell’organo giudicante è priva di ragioni che possano giustificare il sacrificio dell’interesse del minore, la cui tutela è affidata di norma alla struttura collegiale di tale organo.
Questa composizione dipende infatti da mere evenienze processuali e soprattutto dalla determinazione discrezionale del pubblico ministero di esercitare l’azione penale con la richiesta di giudizio immediato, anziché con la richiesta di rinvio a giudizio.
Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 458 C.p.P. e dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui prevedono che nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941.