L’Ambito del giudizio di conto è evidenziato dall’art. 137 del Decreto legislativo 26/08/2016 n° 174: “La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge“.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, hanno avuto modo di precisare (sentenza n. 720/A dl 17.7.1991) che “il giudizio di conto non ha solo lo scopo di accertare l’esistenza e i limiti di un credito dell’Amministrazione nei confronti del contabile, ma anche quello di accertare la regolarità della gestione in tutta la sua durata, dispiegando effetti riflessi sui contabili subentranti e nei conti successivi in cui sono destinate a rifluire le risultanze di ciascun conto; con la conseguenza che oggetto del giudizio di conto non è solo la condanna o il discarico del contabile ma anche la rettifica di elementi di partite del conto indipendentemente da ogni ipotesi di responsabilità”.
Orientamento giurisprudenziale ripetutamente richiamato dalla più recente giurisprudenza contabile (di recente, sez. giur. Molise, sent. n. 39/2021), secondo cui “L’oggetto del giudizio, come noto, è costituito dall’accertamento della regolarità sia del documento contabile in sé, sia della gestione in esso rappresentata, tendente a verificare “se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e, dunque, ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico) così Corte Cost. sent. n. 292, del 25 luglio 2001)“.
Analogamente, nella prospettiva del possibile esito del giudizio, si è altresì evidenziato, sempre nella più recente giurisprudenza contabile (Sez Sardegna, Sent. n. 7/2018 e n. 284/2019; Sez. Toscana n. 325/2019), che “l’oggetto del giudizio di conto …. consiste non solo nella condanna o nel discarico del contabile, ma anche nella eventuale rettifica di elementi di partite del conto, indipendentemente da ogni ipotesi di responsabilità (cfr. SS.RR. n. 720/A del 17 luglio 1991)”.
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA, Sentenza n. 178/2022