Il concetto di sovra-ordinazione nel reato di violenza sessuale
Dispositivo dell’art. 609 septies, quarto comma, n. 3), Codice Penale
Nel delitto di violenza sessuale … si procede tuttavia d’ufficio: … 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
In tal senso, va sottolineato come, accanto alla tradizionale nozione di sovra-ordinazione gerarchica, tipica delle strutture organizzative di tipo “verticale” (o di “line“), si è nel corso dei decenni affermata quella di sovra-ordinazione di tipo “orizzontale“, tipica delle organizzazioni di “staff“, caratterizzata da poteri di direzione, impulso e coordinamento, cui si affianca, talvolta, quello disciplinare.
Come evidenziato in dottrina e nella sociologia delle organizzazioni, mentre la dimensione verticale esprime l’attribuzione del potere gerarchico all’interno dell’organizzazione, si sostanzia nella creazione di vincoli di subordinazione e si realizza mediante il riporto gerarchico, la dimensione orizzontale consente di superare le barriere tra le varie unità organizzative e fornisce il coordinamento necessario tra i dipendenti.
In tal senso, non vi è dubbio che anche ai c.d. “primi inter pares“, laddove in possesso dei predetti strumenti operativi e di controllo, vada riconosciuta la natura di organo sovra-ordinato.
La giurisprudenza di legittimità esprime quindi il principio secondo cui in tema di aggravante di cui all’articolo 609-septies, quarto comma, n. 3), laddove entrambe le parti rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, la sovra-ordinazione sussiste non solo in presenza di un rapporto di subordinazione gerarchica, tipico delle strutture organizzative di tipo “verticale” (o di “line“), ma anche in caso di sovra-ordinazione di tipo “orizzontale” (c.d. “primus inter pares“), tipica delie organizzazioni di “staff“, caratterizzata da poteri di direzione, impulso e coordinamento, cui si affianca, talvolta, quello disciplinare.
Ed infatti, quanto alla circostanza aggravante di cui all’articolo 609-septies, quarto comma, n. 3), la costante giurisprudenza di legittimità ritiene (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, nonché la stessa Sez. 3, Sentenza n. 8213 del 12/11/2020, resa nella prima fase rescindente; Sez. 3, n. 15181 del 10/01/2012) che la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio assume rilevanza, ai fini della procedibilità di ufficio, non solo quando si pone in diretta relazione con la condotta criminosa, ma anche nei casi in cui, pur collocandosi il comportamento illecito fuori dall’esercizio delle funzioni, “la posizione pubblicistica del colpevole abbia agevolato la commissione dell’abuso, rendendo la persona offesa maggiormente vulnerabile per il metus o per la soggezione psicologica derivante dalle funzioni esercitate“.
Non è neppure necessario che l’abuso sia avvenuto durante l’espletamento, in senso tecnico, delle funzioni demandate al pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 3637 del 05/11/2013, dep. 2014), essendo sufficiente che tale qualità abbia agevolato in modo diretto la commissione del reato “attraverso il condizionamento o il timore suscitato nella persona offesa” (Sez. 3, n. 45064 del 19/09/2008), rendendo quest’ultima maggiormente vulnerabile.
Pertanto, ai presenti fini, assume rilievo la mera sussistenza di un rapporto che possa definirsi come di “sovra-ordinazione” tra le parti, tale da ingenerare il metus.
Gli elementi rilevanti sono quindi costituiti, da un lato, dalla sussistenza di una “dissimmetria” tra le posizioni dei due attori, tale da ingenerare quel metus che integra l’aggravante in parola, e, dall’altro, dalla “credibile” affermazione, da parte dell’imputato, di poter usare il proprio potere sovra-ordinato in modo da arrecare danno alla persona offesa.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza 22 aprile 2024, n. 16698
