Il contratto tra la gestante ed il medico
Anzitutto va osservato che non vi è dubbio che, con il contratto di prestazione professionale tra la gestante ed il medico (generalmente ostetrico-ginecologo), questi si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle una corretta gestazione, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto, sì da garantirne la nascita, evitandogli – nei limiti consentiti dalla scienza – qualsiasi possibile danno.
Il contratto, intercorso tra la gestante ed il sanitario, si atteggia come “contratto con effetti protettivi a favore di terzo” (figura individuata dalla dottrina tedesca, Verträge mit Schutzwirkung für Dritte) nei confronti del neonato, alla cui tutela tende quell’obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte in tutto o in parte, anteriormente alla nascita. Pertanto in presenza di lesioni gravi del nascituro, posta l’esistenza nel nostro ordinamento di norme dalle quali si evince l’intenzione del legislatore di tutelare l’individuo sin dal suo concepimento (l. n. 1204/1971; l. n. 1206/1976; l. n. 903/1977, ecc.), una volta accertata l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo anteriore alla nascita ed il danno ad un soggetto che, con la nascita, abbia acquisito la personalità giuridica, deve essere riconosciuto in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento del danno.
Ne consegue che il soggetto, che con la nascita acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse (cfr. Cass. 22 novembre 1993, n. 11503).
Questa figura contrattuale è stata successivamente utilizzata, in relazione al contratto intervenuto tra il medico e la gestante, anche da Cass. 10.5.2002, n. 6735, che ha ritenuto che tra i soggetti “protetti” dal contratto vi rientrasse anche il marito della gestante.
Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488
