Lesione del “diritto alla paternità”
Nella interruzione della gravidanza sussiste lesione del “diritto alla paternità” per aver la legge attribuito alla donna la volontà e la decisione di interrompere la gravidanza, previo esame e riconoscimento delle sue condizioni di salute, laddove si attribuisce rilevanza “all’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto“. (art. 5 Legge n. 194/1978)
Da ciò discende che il padre non ha titolo per intervenire in siffatta decisione.
Tale questione è stata affrontata dal giudice delle leggi nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione.
Secondo la Corte Costituzionale considerato che la norma impugnata è frutto della scelta politico-legislativa – insindacabile in quella sede – di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza e, che tale scelta non può considerarsi irrazionale in quanto è coerente al disegno dell’intera normativa e, in particolare, all’incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 22 maggio 1978 n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost.
CORTE COSTITUZIONALE ordinanza n. 389 del 23-31 marzo 1988
