Il “giustificato motivo” del porto degli oggetti
Secondo il principio di diritto, il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (Cass. Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019).
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonchè qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonchè i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui all’art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (Cass., Sez. 1, n. 578 del 30/9/2019, dep. 2020).
Nel caso di specie, (cit. Cassazione Penale sentenza Sez. 1 n. 4637 del 2022), il Tribunale ha evidenziato, infatti, che l’immediata disponibilità dello strumento, nella specie un punteruolo, nell’abitacolo dell’autovettura e l’assenza all’interno della stessa di attrezzi di lavoro, che potessero altrimenti far pensare ad un nesso funzionale tra il punteruolo sequestrato e l’attività lavorativa esercitata dall’imputato, costituivano tutti elementi idonei a ritenere non giustificato il porto dell’arma da parte dell’imputato. Il giudice di merito, quindi, ha correttamente evidenziato che l’imputato non era stato capace di fornire alcuna valida giustificazione del possesso dell’oggetto nell’immediatezza del fatto; il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 L. n. 110 del 1975, infatti, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Cass., Sez. 1, n. 18925 del 26/2/2013).