Non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti
Dispositivo dell’art. 649 Codice Penale
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Al riguardo, è pacifico che l’esimente di cui all’art. 649, comma primo, n. 1, cod. pen., viene meno soltanto per effetto della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento instaurato con l’azione di separazione legale tra i coniugi, essendo irrilevante l’eventuale separazione di fatto (Cass., Sez. 2, n. 26533 del 10/05/2017); (cit. Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 4 n. 3537 del 2022 ove nella riqualificazione del reato di rapina in quello in quello di furto con strappo di cui all’art. 624-bis, comma secondo, cod. pen., i giudici di appello, non abbiano preso in considerazione la circostanza che si potesse vertere in tema di reato contro il patrimonio commesso in danno del coniuge non legalmente separato dell’imputato, con conseguente possibile applicazione della causa di non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti di cui all’art. 649 cod. pen.).