Il reato di Danneggiamento è disciplinato dall’art. 635 Codice Penale, come modificato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625;
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
E’ noto che, in seguito alla riforma legislativa attuata con il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il danneggiamento è penalmente rilevante soltanto nell’ipotesi prevista dal nuovo primo comma come aggravata dalla violenza alla persona o dalla minaccia ovvero perché collegata da nesso di occasionalità con il delitto di cui all’art. 331 C.p.; nonché nelle ipotesi di aggravanti specificamente indicate nel secondo comma della disposizione incriminatrice dettata dall’art. 635 C.p., tra le quali rientra senza dubbio quella prevista dal n. 7 del comma primo dell’art. 625 C.p.
La giurisprudenza di legittimità – in relazione alla prima delle ipotesi aggravate che fondano la punibilità della condotta di danneggiamento – ha, altresì, specificato come, anche in seguito alla riformulazione normativa operata dalla citata novella legislativa, il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall’art. 2, lett. I), D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l’azione di danneggiamento, posto che la ragione dell’incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall’agente nella esecuzione del reato (Cass., Sez. 6, n. 16563 del 14/3/2016; Cass., Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019).
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza del 14 settembre 2020, n. 31270
