Impugnazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta nuovamente la questione inerente l’impugnazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Nel caso in esame l’imputato propone ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, pronunciata dal GIP del Tribunale del luogo, in sede di opposizione a decreto penale.

Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, e in particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affermato che l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 C.p.P., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, C.p.P., nel prevedere il ricorso per Cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.
L’ordinanza che decide sull’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, infatti, è impugnabile in via autonoma ed immediata con ricorso per Cassazione ex art. 464-quater, comma settimo, C.p.P. esclusivamente in caso di accoglimento della stessa, mentre, in caso di rigetto, ferma la possibilità per l’imputato di riproporla sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non è di per sé impugnabile, bensì appellabile soltanto unitamente alla sentenza di primo grado, in applicazione dell’art. 586 C.p.P.

Ciò posto, l’ordinanza impugnata, con cui il G.I.P. del Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova proposta dall’imputato, non dà luogo ad ipotesi di abnormità, trattandosi di provvedimento costituente espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina una stasi del procedimento. Esso è insuscettibile di autonoma impugnazione, potendo essere oggetto soltanto di appello unitamente alla sentenza di primo grado.

Non ricorrono, inoltre, lesioni al diritto di difesa e non si pregiudicano le ragioni di economia processuale connesse all’applicazione dell’istituto della messa alla prova, tanto più nel caso in esame, in sede di giudizio immediato la richiesta in questione può essere legittimamente riproposta, non essendo il Tribunale vincolato dalla decisione del GIP.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 1707 Anno 2020

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