La Corte di Cassazione SS.UU. con la sentenza n. 18292/14 affronta il problema della competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, nel procedimento penale a carico di imputati minorenni.
Più specificatamente la competenza per il giudizio abbreviato spetta al Giudice per Indagini Preliminare (giudice monocratico) ovvero al Giudice dell’udienza Preliminare in composizione collegiale.
L’orientamento dominante parte dal rilievo che l’art. 50 bis ord. giud. (Giudice per le Indagini Preliminari), relativo al processo minorile, individua come competente per l’adozione dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini un giudice monocratico (comma 1), prescrivendo la competenza dell’organo collegiale per la funzione di udienza preliminare (comma 2).
Considerato che:
– la funzione di giudice dell’abbreviato nascente da decreto di giudizio immediato, da un lato, fuoriesce dalla fase delle indagini preliminari e, dall’altro lato, non trova collocazione nella udienza preliminare;
– non si rinvengono nell’art. 50bis criteri di individuazione dell’organo preposto a tale specifica funzione nel processo minorile.
Ne deriva il generale rinvio operato dall’art. 1, comma 1, disp. proc. pen. min., “per quanto da esse non previsto”, alle disposizioni del Codice di Procedura Penale (c.d. Principio di Sussidiarietà), e, quindi, anche all’art. 458 C.p.P., il cui comma 2 dispone che la competenza nel giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato spetta al G.i.p. (monocratico).
Ma la prevalente dottrina è di opinione contraria, e la Corte di Cassazione condivide questa diversa linea interpretativa, in base alle considerazioni che seguono.
Il generale rinvio operato dall’art. 1, comma 1, disp. proc. pen. min. alle disposizioni del Codice di Procedura Penale rappresenta un argomento debole, sia per il carattere generale di tale previsione sia perché, esso deve confrontarsi con il pacifico canone interpretativo secondo cui il senso di qualsivoglia norma deve tenere conto del complesso della disciplina in cui trova collocazione. Mentre il secondo periodo del comma 1 dell’art. 1 prevede che le disposizioni codicistiche generali “sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne” (principio di adeguatezza applicativa).
La funzione di giudizio nel processo minorile richiede specifiche indagini sulla personalità del minore che implicano l’intervento di un organo specializzato, integrato da esperti, diversificati per genere, che affiancano il Giudice in quanto in possesso di particolari competenze.
Tale esigenza è ancor più viva se si considerino i vari sbocchi dell’udienza preliminare minorile, nella quale la funzione di garanzia della legalità si accompagna a complesse valutazioni sulla personalità del minore che richiedono l’apporto della componente laica del collegio.
La tesi secondo cui la particolare specializzazione del Giudice minorile sarebbe garanzia sufficiente per una adeguata valutazione da parte dell’organo monocratico della personalità del minore si scontra con la scelta del legislatore di affidare a un organo collegiale misto la funzione di udienza preliminare, sede ove non necessariamente si pronunciano sentenze sul merito della imputazione, come invece avviene all’esito di giudizio abbreviato.
In alcuni casi il Giudice minorile monocratico pronuncia sentenze di merito ma si tratta di competenza relativa alla declaratoria della non imputabilità o della irrilevanza del fatto che sfociano in provvedimenti liberatori per l’imputato che, lungi dall’implicare un giudizio di colpevolezza, sono tesi ad assicurare l’anticipata fuoriuscita del minore dal procedimento.
In conclusione, alla via esegetica che contrappone la competenza monocratica del G.i.p. alla competenza collegiale del G.u.p. minorile si deve preferire quella che trae ragione dalla simmetria della funzione che il Giudice esplica in sede di giudizio abbreviato, e non vi è ragione che sia diversificata sulla base di accidenti procedurali che non incidono sui poteri decisori e per di più derivano da scelte che possono dipendere da valutazioni discrezionali del pubblico ministero.
Va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto:
“Nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito della udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, dell’ordinamento giudiziario”