La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta, in modo esaustivo e puntuale, la questione inerente la contestazione all’ imputato minorenne della recidiva nell’ambito del nuovo procedimento penale, sebbene la condanna relativa al precedente procedimento penale ( dal quale deriva la contestazione della recidiva) era stata oggetto di perdono giudiziale.
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, il perdono giudiziale, pur comportando un accertamento di responsabilità dell’ imputato minorenne, non può valere effettivamente come sentenza di condanna agli effetti della contestazione della recidiva.
Ed invero, più specificatamente il perdono giudiziale, pur presupponendo un effettivo accertamento di colpevolezza dell’ imputato minorenne, si concreta non già nella rinunzia da parte dello Stato alla esecuzione della pena, ma alla condanna che lo stesso imputato avrebbe meritato per aver commesso il reato.
In sostanza il perdono giudiziale si risolve in una pronunzia irrevocabile di proscioglimento in luogo della condanna, che consegue all’ affermazione di colpevolezza dell’ imputato, avente carattere definitivamente e pienamente liberatorio.
Il perdono giudiziale, infatti (sia se stato concesso nella fase istruttoria o nella fase del dibattimento) produce l’ unico effetto di non poter essere concesso una seconda volta, mentre nessun effetto produce ad altri fini.
Ne consegue che il provvedimento relativo non può valere come sentenza di condanna agli effetti della contestazione della recidiva; non può essere iscritto nel casellario; non consente l’ ulteriore applicazione delle misure di sicurezza già disposte, e la condanna alle spese del giudizio (nonostante il presupposto della colpevolezza del prosciolto); esclude che possa decidersi sulla azione civile proposta mediante costituzione di parte civile.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 2655 Anno 2016