Inerzia del figlio maggiorenne a reperire un’occupazione lavorativa
L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessa (o meno) in presenza, o di un’inerzia del medesimo nel reperire un’occupazione, o di una situazione lavorativa conforme alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, che lo renda capace di provvedere a se stesso?.
Nel caso di specie la corte di merito ha accertato che il figlio meritevole dell’assegno, sebbene ultra trentenne ed in buone condizioni di salute, ed ancorché lo stesso non svolgesse alcun percorso formativo universitario o post-universitario, non avesse alcuna qualificazione professionale in ambito lavorativo, ed avesse sempre svolto – in conformità alle attuali ben note condizioni del mercato – un’attività lavorativa retribuita, sia pure non continuativa. In tal caso la Corte territoriale si è limitata a ridurre l’assegno di mantenimento, senza escluderlo.
Tanto premesso, è pacifico che l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, “iure proprio” (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest’ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio, sebbene divenuto maggiorenne (Cass., 14/12/2018, n. 32529; Cass., 20/08/2020, n. 17380).
Tuttavia, la più recente giurisprudenza di questa Corte alla quale si intende dare continuità – ha affermato che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14/08/2020, n. 17183).
La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).
Corte di Cassazione, sez. I, 13 ottobre 2021, n. 27904