Inesistenza della notificazione
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la categoria dell’inesistenza della notificazione, (di norma non sanabile), con riguardo all’efficacia dell’atto.
Nel merito, va ribadito il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte (Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n.14916), secondo cui la categoria dell’inesistenza della notificazione va definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha ritenuto di non prenderle nemmeno in considerazione.
In definitiva, l’inesistenza della notificazione è configurabile— oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto di notifica— nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’ attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto, consistenti: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Si è dunque superata la tesi che include nel modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del «collegamento» tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza ricade nell’ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell’intimato o la rinnovazione dell’atto, spontanea o su ordine del giudice.
Nella giurisprudenza della Corte di legittimità è ormai consolidato il principio secondo cui la notifica non può dirsi inesistente allorquando l’atto da notificare risulti regolarmente consegnato, sebbene a soggetto ed in luogo che si assumono non corretti, potendo essa al più ritenersi nulla, come tale possibile oggetto di rinnovazione (Cass. sez. II, 07/05/2020, n.8645; sez. III, nr. 6743 dell’ 08/03/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza nr. 2174 del 27/01/2017; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2317; Sez. 5, Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018; Sez. L. Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018).
Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 14916 del 20/07/2016