L’ingerenza della suocera nel rapporto matrimoniale con conseguente abbandono della casa coniugale può determinare l’addebito della separazione nei confronti del coniuge che si allontana?
E, per giusta causa che legittimi l’allontanamento dalla casa coniugale prima della separazione debba intendersi necessariamente il comportamento illegittimo dell’altro coniuge, concretatosi anch’esso nella violazione dei doveri coniugali, ovvero basti l’obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
L’allontanamento dalla residenza familiare che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebitamento della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione, non concreta tale violazione allorché risulti legittimato da una “giusta causa”, tale dovendosi intendere la presenza di situazioni di fatto, ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 agosto 1996, n. 7920; Cass., Sez. 1^, 29 ottobre 1997, n. 10648; Sez. 1^, 11 agosto 2000, n. 10682). (Cassazione civile sez. I, n.4540 del 24/02/2011).
Tale giusta causa è ravvisabile anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi. Se, insomma, la frattura è precedente all’allontanamento dalla casa coniugale, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l’addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell’altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali. (Cassazione civile sez. I, n.4540 del 24/02/2011).
Ai fini della pronuncia di addebito non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art. 143 C.c., ma occorre verificare “se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza”, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, n. 17056/2007, n. 1202/2006, n. 12373/2005). Non elide il nesso causale tra l’allontanamento volontario e la persistenza di una pregressa condizione d’irreversibile dissidio della coppia che avrebbe indotto l’abbandono l’assenza di episodi di maltrattamenti o di vessazioni da parte del coniuge abbandonato, (sul punto Cassazione n.4540 del 24/02/2011, nell’ipotesi della pronuncia di addebito della separazione nei suoi confronti della moglie a seguito dell’abbandono della casa coniugale per l’irrimediabile frattura creata dal marito, nonché dall’ingerenza della suocera convivente).