La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta in modo preciso e puntuale i presupposti necessari ai fini della emissione, nell’ambito del processo penale a carico di imputati minorenni, della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell’ art. 27 D.P.R. n. 448 del 1988.
Preliminarmente, occorre premettere che la disposizione di cui all’ art. 27 D.P.R. n. 448 del 1988, prevede nell’ambito delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, una particolare causa di non luogo a procedere, quando sussistono contemporaneamente tre requisiti fondamentali: la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento del soggetto agente e il conseguente pregiudizio per le esigenze educative del minore derivante dall’ulteriore corso del procedimento.
La valutazione circa la necessaria sussistenza dei requisiti fondamentali per fondare una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto deve essere ancorato a parametri congruenti ai dati fattuali emersi dal quadro probatorio.
Secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri, come la natura del reato, la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito, così da stabilire se il fatto sia tale da determinare modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità.
Parimenti, l’occasionalità del comportamento del soggetto agente indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti, senza coincidere con l’ incensuratezza del soggetto autore del reato.
Mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore derivante dall’ulteriore corso del procedimento penale a suo carico comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 25599 Anno 2013