La confisca per equivalente ha natura eminentemente sanzionatoria ovvero agisce come una pena. In tal caso la confisca per equivalente costituisce l’importo equivalente al valore del bene oggetto del reato, (o al valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato), qualora il bene o i beni, oggetto del reato, non siano rintracciabili o individuabili.
Sotto tale profilo la confisca per equivalente si distingue dalla confisca diretta disciplinata dall’art. 240 C.p. che ha ad oggetto le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e le cose che ne sono il prodotto o il profitto.
La confisca per equivalente è disciplinata dall’art. 12 bis del D.lgs. n. 74 del 2000,
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca per equivalente di cui all’art. 12 bis del D.lgs. n. 74 del 2000, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, in quanto, a differenza della confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza, la confisca per equivalente ha carattere afflittivo e sanzionatorio (v. Cass., Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013), e quindi non può essere disposta nel caso di estinzione del reato, occorrendo la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena (Cass., Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015; v. anche Cass., Sez. 3, n. 47104 del 02/10/2019, che ha escluso la possibilità di mantenere la confisca per equivalente disposta in relazione a reato tributario dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova; v. anche, a proposto della non assimilabilità della sentenza che abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione a una sentenza di condanna, Cass., Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3458 del 18/11/2019 – dep. 28/01/2020). (Corte di Cassazione Sez. 3 n. 7285 del 2022).
