La sospensione della patente di guida, all’indomani della novella di cui alla Legge 29 luglio 2010, n. 120, costituisce sanzione amministrativa accessoria che, per sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche nell’ ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’ articolo 444 C.p.P. o meglio Patteggiamento.
E’ infatti incontroverso che, con la sentenza di “patteggiamento”, vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie tra cui la sospensione della patente di guida, essendo il divieto “eccezionale” dell’ articolo 445, comma 1 Codice Procedura Penale limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall’articolo 240 Codice Penale.
Ne deriva che con la sentenza di patteggiamento ex articolo 444 Codice di Procedura Penale deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada (nella specie, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 2, 2 bis, 3 o 4 dell’art. 187 Codice della Strada per il quale l’ art. 187 comma 8 rinvia alle sanzioni previste dall’art. 186 comma 7 stesso codice).
In senso contrario, non potrebbe opporsi che nella richiesta di patteggiamento non era stata fatta menzione della sanzione amministrativa accessoria, giacchè essa non può formare oggetto dell’ accordo tra le parti, limitato alla sola pena, conseguendo di diritto alla sollecitata pronuncia.
E neppure potrebbe opporsi che la sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’ affermazione della responsabilità dell’ imputato, si procede comunque ad un accertamento, sia pure sui generis, del reato, essendo esso fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 33681 Anno 2016