La violenza nel delitto di violenza sessuale
Dispositivo dell’art. 609 bis comma 1, Codice Penale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Nel delitto ex art. 609-bis, comma 1, cod. pen. l’agente «costringe» la persona offesa a compiere o subire l’atto sessuale per effetto della violenza, della minaccia o dell’abuso di autorità.
Nella lingua italiana costringere significa «obbligare qualcuno, con la forza o con altro mezzo, a fare cosa che sia contraria alla volontà o comunque non spontanea» (Vocabolario Treccani).
La condotta, cioè, pone la vittima in una situazione di coartazione della sua volontà e della sua libertà sessuale che può essere assoluta, cioè determinare un totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volontà dell’agente, sicché è del tutto irrilevante la manifestazione del dissenso, trattandosi di condotta totalmente subita; o relativa, nel senso che per effetto della minaccia residui la possibilità di scelta fra l’accettare le richieste dell’agente, subendo o compiendo l’atto sessuale, o subire il male minacciato; in tal caso, la possibilità di autodeterminazione è condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato, sicché la volontà della persona offesa è comunque coartata e non è in grado di esprimere alcun libero consenso.
Ad esempio, con riferimento alle persone dormienti, la giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, dep. 2017, S., Rv. 270500 – 01) ha affermato il principio per cui integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (fattispecie in tema di atti sessuali realizzati nei confronti di una persona dormiente).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 857 del 2024