Il rigetto della richiesta di applicazione della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità può avvenire in relazione alla gravità del fatto e alle modalità della condotta: si prende in considerazione anche l’elevatezza del grado di intossicazione alcolica, che può determinare un grave pericolo per la incolumità delle persone e della propensione del reo a condotte antisociali pericolose.
L’applicazione della sanzione sostitutiva della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è soggetta ad una valutazione discrezionale del giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerla.
Il lavoro di pubblica utilità ha natura di pena sostitutiva di quella principale, alla quale, ove non risulti l’opposizione dell’imputato e la ricorrenza delle condizioni ostative rappresentate dalla circostanza aggravante dell’avere causato un incidente stradale e dalla pregressa fruizione di analoga pena sostituiva, il giudice può decidere di fare ricorso.
Si tratta di un potere discrezionale che concerne l’an della sostituzione ma non la misura della stessa, risultando predeterminata dalla legge la durata del lavoro di pubblica utilità disposto in funzione sostitutiva.
Basta considerare il testo della norma, che utilizza il termine “può” : “la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita..”
Trattandosi, quindi, di pena, anche la scelta della sostituzione deve tener conto dei criteri previsti dall’art. 133 C.p.. Ed infatti, nessun elemento testuale corrobora la tesi della automaticità della sostituzione in assenza di condizioni ostative.
Appare inoltre ingiustificato pretermettere una prognosi giudiziale del successo del lavoro sostitutivo, che non è un obiettivo in sé ma è esso stesso, come già la pena principale, strumento di rieducazione, come dimostrano gli ulteriori effetti favorevoli al reo che si determinano in caso di positivo svolgimento.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 24128 Anno 2016