Ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio
Come è stato da tempo chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).
Tale principio è stato successivamente riaffermato da numerosissime pronunce delle sezioni semplici della Corte di cassazione, tra le quali le massimate: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01.
È stato altresì precisato, sempre dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto
correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01).
Inoltre, secondo l’orientamento maggioritario della Corte di cassazione, in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Velia, Rv. 288674-01; Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, Chen, Rv. 287442-01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396-01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01; Sez. 3, n. 23713 de 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439-01).
È stato in proposito osservato che la titolarità del bene attiene al requisito preliminare della legittimazione a proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore problematica (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Velia, cit.).
Del resto, con riferimento all’affine posizione del terzo estraneo che, nella materia delle misure di prevenzione patrimoniali, intenda rivendicare di essere proprietario del bene sequestrato, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “Putignano” (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01), hanno argomentato che la legittimazione di tale terzo è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, che, nel caso di specie, è rappresentata dalla titolarità delle cose in sequestro e dalla propria estraneità alla commissione del reato sulla cui base il sequestro è stato disposto.
La Corte di cassazione ha altresì precisato che non solo tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo o preteso tale – con la conseguenza che, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio per cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura –,
ma anche che, se si ritenesse il terzo legittimato a contestare i presupposti della misura, il ricorso sarebbe inevitabilmente destinato all’inammissibilità per essere i motivi aspecifici poiché questi, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarà in grado di contestare il fumus del reato o il periculum in mora, elementi che pertengono alla sfera dell’indagato, potendo egli solo dimostrare la riconducibilità del bene a sé stesso e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, cit.).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 23783 del 2026
