La Corte Costituzionale con la sentenza in commento si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. n. 146/2013, come modificato dalla L. n.10/2014 in materia di concessione della liberazione anticipata.
Invero la suindicata disposizione stabilisce che la detrazione di pena ottenuta in virtù della concessione della liberazione anticipata “ordinaria” sia pari non già a quarantacinque ma a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
La parte di disposizione in esame, tuttavia, esclude esplicitamente dall’accesso al maggior beneficio della liberazione anticipata, cioè alla detrazione di settantacinque giorni, i condannati per delitti indicati dall’art. 4-bis della L. n. 354 del 1975, disposizione dedicata al trattamento differenziato dei detenuti dei quali si presume l’elevata pericolosità.
Da ciò, il preteso contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, i quali imporrebbero flessibilità e individualizzazione nel trattamento del detenuto minorenne, al fine di tenere conto dell’evoluzione della sua personalità, e con l’art. 27, terzo comma, Costituzione, che precluderebbe una valutazione necessariamente personalizzata del trattamento del minore anche nella fase esecutiva della pena.
L’istituto della liberazione anticipata speciale di cui al D.L. n. 146 del 2013, si inserisce tra le misure adottate in seguito alla condanna subìta dall’Italia ad opera della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha sanzionato il sovraffollamento delle strutture carcerarie italiane e le conseguenti gravi violazioni all’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La possibilità di accedere all’istituto della liberazione anticipata speciale non può essere sottoposto ad una valutazione discrezionale del Giudice in favore del detenuto minorenne al momento del fatto.
Un effettivo recupero di discrezionalità implicherebbe, inoltre, l’introduzione di specifici criteri valutativi, non desumibili in alcun modo dal tessuto normativo vigente, e la cui individuazione spetterebbe, semmai, alla discrezionalità del legislatore.
In caso contrario ne conseguirebbe una applicazione indiscriminata ed automatica della liberazione anticipata a tutti i detenuti minorenni (al momento del fatto) condannati per delitti “ostativi”.
Ne consegue che la Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 21 febbraio 2014, n. 10, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 32 ANNO 2016