Libertà di circolazione: Giornata Nazionale della Legalità

In occasione della Giornata Nazionale della Legalità si riporta in commento la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Strasburgo 2 Dicembre 2014 in materia di libertà di circolazione.

Nel caso di specie al ricorrente è stato rifiutato il rilascio di un passaporto e di una carta d’identità valida per l’espatrio a causa del mancato pagamento dell’assegno alimentare, limitando, pertanto, la sua libertà di circolazione. I giudici interni hanno sottolineato la limitazione della libertà di circolazione nel fatto che il ricorrente non aveva pagato l’assegno alimentare che era tenuto a versare per i figli e che vi era il rischio che non lo pagasse più recandosi all’estero.

La Corte è chiamata  a valutare la legittimità o meno di una  misura che limita la libertà di circolazione in ragione dell’esistenza di debiti nei confronti di terzi aventi una particolare importanza, quali le obbligazioni alimentari.

L’articolo 2 del Protocollo n. 4 alla “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”  garantisce a ogni persona la libertà di circolazione intesa quale diritto di lasciare un qualsiasi paese per recarsi in qualsiasi altro paese da lei scelto in cui è possibile che venga ammessa.

Il rifiuto di rilasciare un passaporto e l’annullamento della carta d’identità per i viaggi all’estero costituiscono una violazione del diritto di libertà di circolazione. 

Sotto il profilo della proporzionalità della misura che limita la libertà di circolazione per motivi di debiti non pagati, la Corte rammenta che tale misura si giustifica purché tenda all’obiettivo perseguito di garantire il recupero dei debiti in questione. Ma, anche se giustificata all’inizio, una misura che limiti la libertà di circolazione di una persona può diventare sproporzionata e violare i diritti di tale persona nel caso in cui venga mantenuta automaticamente per molto tempo .

Le autorità interne non possono prorogare a lungo le misure che restringono la libertà di circolazione di una persona senza riesaminare periodicamente se sono giustificate o meno. Questo controllo deve normalmente essere assicurato, almeno in ultimo grado, dal potere giudiziario, perché offre le migliori garanzie di indipendenza, imparzialità e regolarità delle procedure. 

Alla luce di quanto è stato esposto sopra, la Corte ritiene che l’imposizione automatica della misura della limitazione della libertà di circolazione per una durata indeterminata, senza tener conto delle circostanze specifiche dell’interessato, non possa essere considerata necessaria in una società democratica.

Ne consegue pertanto violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 alla “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

 

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