Mancanza di rapporti sessuali fra i coniugi
La mancanza di rapporti sessuali fra i coniugi che conduce all’intollerabilità della convivenza comporta l’addebito della responsabilità della separazione?
Nel caso di specie i giudici di merito pur riconoscendo la relazione extra-coniugale del marito con un’altra donna e l’allontanamento dello stesso dalla residenza familiare per intraprendere la convivenza con la nuova compagna, aveva chiarito che in realtà il ménage familiare si era già dissolto da tempo, a seguito della mancanza di rapporti sessuali fra i coniugi.
Ritenuto che:
L’obbligo di fedeltà coniugale costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Civ. sezione I n. 13592 del 12 giugno 2006).
L’abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. civ. sezione I n. 10719 dell’8 maggio 2013 e n. 12373 del 10 giugno 2005).
La Corte di appello ha ritenuto la domanda di addebito infondata alla luce di questi precedenti giurisprudenziali consolidati e del più generale principio secondo cui grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza degli obblighi familiari, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione del dovere derivante dal matrimonio (cfr. Cass. civ. sezione I, n. 2059 del 14 febbraio 2012).
Corte di Cassazione sez. VI, sentenza 5 febbraio 2014, n. 2539