Marchio quale segno distintivo della originalità del prodotto

marchioIl marchio è l’unico elemento, tutelato anche in ambito europeo, in grado di accertare e garantire la qualità e, al contempo l’ autenticità di un determinato prodotto, e in caso di sua violazione si ricade nella ipotesi delittuosa della contraffazione.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta, nel presente articolo, in commento si sofferma sull’ esatta qualificazione giuridica del reato di contraffazione, nell’ ipotesi anche di grossolanità della stessa, con riferimento alla fattispecie delittuosa di cui all’ articolo  474 Codice Penale.

Invero il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto e disciplinato dall’ articolo 474 Codice Penale, è volto a tutelare, non la libera determinazione dell’ acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nel marchio o nei marchi.

Con l’ espressione  “pubblica fede” il Legislatore ha inteso indicare la tutela giuridica da apprestare alla società di riferimento e di conseguenza ai consociati che la compongono, in quanto qualsiasi bene è diretto, per uso e destinazione dello stesso, alla collettività nel suo complesso.

Ne consegue che deve valutata con estrema accuratezza l’attitudine o meno del prodotto oggetto di falsificazione a generare confusione nei consumatori e possibili acquirenti.

Rilevando sin d’ora che la sussistenza del reato resta esclusa solo nei casi di falso “grossolano” evidente a chiunque, mentre l’ art. 474 Codice Penale delinea un’ipotesi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno.

In tal senso il marchio viene qualificato quale segno distintivo della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione .

Pertanto, ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall’acquirente in ragione delle modalità della vendita , in quanto l’ attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell’ acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 31597 Anno 2016

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *