Minoranze linguistiche. Tutela costituzionale

minoranze linguisticheLa giurisprudenza costituzionale, ha affermato che “la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l’italiano come unica lingua ufficiale”, e ha ritenuto che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, dal momento che non soltanto ad essa è dedicato l’art. 6, ma questa speciale tutela concretizza il principio pluralistico ed il principio di eguaglianza, “essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare“.

Pur garantendo comunque “una tutela minima, immediatamente operativa, sottratta alla vicenda politica e direttamente determinabile attraverso la interpretazione costituzionale dell’ordinamento”, il principio consacrato nell’art. 6 Cost. richiede “l’apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento, sia di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività”, in quanto “la misura concreta di effettività di tali principi di tutela delle minoranze linguistiche è condizionata all’esistenza di leggi e misure amministrative”.

Intorno alla titolarità di questo potere normativo, attribuito testualmente dall’art. 6 Cost. alla “Repubblica”, si è sviluppato per lungo tempo un contenzioso tra Stato e Regioni.

Tale contenzioso, in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, è stato risolto dalla giurisprudenza costituzionale, in una prima fase con “l’esclusiva potestà del legislatore statale”, in ragione di inderogabili “esigenze di unità e di eguaglianza”, per poi riconoscere anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati.

Ma è indubbio che, se questo riconoscimento può consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell’identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest’ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare, ad ogni effetto, una propria “lingua” regionale o altre proprie “lingue” minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale.

Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la “propria” comunità in quanto tale, solo perché riferita, sotto il profilo personale, all’ambito territoriale della propria competenza, come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell’art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente, né, in senso specifico, analogamente rilevante una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 159 ANNO 2009

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 170 ANNO 2010

2 thoughts on “Minoranze linguistiche. Tutela costituzionale

  1. Gina Carnevale ha detto:

    Ritengo sia un grave errore da parte dello Stato ignorare le minoranze linguistiche in quanto non esiste una legislazione vera e propria sulle stesse.
    Conosco personalmente lo sforzo fatto dall’ Istituzione scolastica e dalla amministrazione comunale appartenenti ai territori limitrofi alla mia residenza a non voler rinunciare al patrimonio storico-culturale, quindi si impegnano ad elaborare progetti finalizzati alla conoscenza, alla conservazione per tramandarlo alle nuove generazioni.

    1. Avv. Mariafrancesca Carnevale ha detto:

      La tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali che trova espressa tutela nella Costituzione Italiana, (art. 6): la lingua è uno degli elementi caratterizzanti l’identità personale e sociale di ogni individuo. E per tali ragioni che abbiamo voluto valorizzare il suindicato argomento dedicando allo stesso un articolo.

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