Modifica del programma di trattamento

Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la modifica del programma di trattamento da parte del Giudice nell’ambito del procedimento di sospensione del processo con messa alla prova.

Nel caso di specie la modifica del programma di trattamento elaborato d’intesa tra l’imputato e l’U.e.p.e. territoriale consisteva in una integrazione disposta dal Giudice, di propria iniziativa, senza acquisire il consenso dell’imputato, prescrivendogli di versare alla parte civile una somma a titolo di risarcimento del danno.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464 bis, comma 2, C.p.P., in difetto di consultazione preventiva delle parti e del consenso dell’imputato, trattandosi di un istituto rimesso ex lege all’esclusiva iniziativa di quest’ultimo (così, Cass. Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019; Cass. Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017).

Anche sotto questo profilo, occorre ribadire che il consenso dell’imputato non può ritenersi implicitamente prestato qualora lo stesso presente in udienza non abbia manifestato il proprio dissenso.

La prima parte dell’art. 464 quater C.p.P. (comma 1-6) in merito al Provvedimento del Giudice stabilisce che :

Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l’articolo 127.

 Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato.

Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell’imputato“.

E’ agevole osservare, invero, che la necessità dell’interlocuzione con le parti (“sentite le parti...”) è prevista dall’art. 464 quater, comma 1, C.p.P., ai fini dell’adozione del provvedimento che, secondo la procedura ordinaria, recepisca il programma di trattamento convenuto tra l’interessato e l’U.e.p.e. territoriale.

Per l’integrazione o la modifica di tale programma da parte del Giudice, il successivo comma 4 dell’art. 464 quater C.p.P., ha invece espressamente previsto il “consenso” dell’imputato: il quale non può essere considerato che come un requisito ulteriore, rispetto alla mera interlocuzione con le parti interessate, poiché, diversamente, una siffatta previsione sarebbe stata chiaramente pleonastica.
Peraltro, quand’anche si volesse ipotizzare che detta manifestazione di consenso non richieda forme espresse, ma possa essere rassegnata anche per facta concludentia, graverebbe sul giudice l’obbligo di individuare il relativo comportamento significativo dell’imputato e di darne conto in motivazione.

Corte di Cassazione Sent. Sez. 6 Num. 21998 Anno 2020

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