Modifica della qualificazione giuridica della condotta

modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la modifica della qualificazione giuridica della condotta (con conseguente mutamento del capo di imputazione) e il diritto dell’imputato di richiedere l’ammissione all’istituto della messa alla prova.

Va innanzitutto considerato che testualmente l’art. 464 bis C.p. non consente la richiesta della messa alla prova in un momento successivo all’apertura del dibattimento.
Del resto, per tutti i riti alternativi, per ragioni ovvie, sono individuati termini ultimi per richiederli, sempre “in limite litis“, con la possibilità di ottenere il beneficio offerto all’imputato (la riduzione di pena) in determinati casi in cui la mancata ammissione al rito risulti ingiustificata.

Ma, anche in tali casi, vi è la previsione espressa di legge.
Rappresentando comunque la richiesta di riti alternativi un interesse della difesa, vari interventi della Corte costituzionale hanno individuato correttivi rispetto al caso in cui nel corso del processo una contestazione venga modificata senza che siano cambiate le condizioni di fatto iniziali.

I casi sono tipicamente quelli delle contestazioni suppletive, quando cioè ricorra un “fatto nuovo o un reato concorrente che risultava già dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, e che pertanto il pubblico ministero ben avrebbe potuto contestargli già in quel momento, sì da porlo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in merito alla scelta del rito“.

In questi casi, rammenta la sentenza n. 14 del 2020, dei correttivi sono stati individuati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 265 del 1994 in relazione al patteggiamento e con la sentenza n. 333 del 2009 in relazione al rito abbreviato: ovvero la Corte, con riferimento alla ipotesi delle contestazioni suppletive ha di volta in volta “dichiarato illegittimi gli artt. 516 e 517 C.p.P., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di essere ammesso a un rito speciale a contenuto premiale allorché, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, fosse emerso, rispettivamente, un fatto diverso da quello originariamente contestato, ovvero un reato connesso o una circostanza aggravante non previamente contestati all’imputato“.
La ragione, che riguarda le contestazioni suppletive e non la riqualificazione operata dal giudice, è che nel caso delle contestazioni suppletive l’imputato veniva ad essere “… irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza dalla maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero“.
In definitiva, non è consentito, e non vi è alcun dubbio di costituzionalità, proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova dopo la modifica della qualificazione giuridica della condotta.

Si consideri, peraltro, che una corretta interpretazione delle norme vigenti rende comunque possibile la tutela del proprio interesse anche in tali ipotesi laddove l’imputato sia diligente: la soluzione è stata già prospettata dalla stessa Corte costituzionale nella diversa sentenza n. 131 del 2019 in tema di giudizio abbreviato.
La parte può chiedere entro il termine (prima dell’apertura del dibattimento etc) la messa alla prova deducendo la erronea qualificazione giuridica. In tale caso, se il giudice, all’esito del giudizio ritenga effettivamente erronea tale qualificazione, deve ammettere la messa alla prova. In questa ipotesi rileva che vi sia stata la richiesta nei termini (perché, si ripete, la disposizione non lascia alcuna elasticità) e vi sia stata la valutazione di erroneità della contestazione, quindi modificata in quella che consenta la messa alla prova.


Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 n. 19673 Anno 2021

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