La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta la questione inerente l’incidenza di momenti transitori tra tra la vittima e l’imputato nel reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis del Codice penale. Si tratta di momenti in cui la stessa ha ripristinato il dialogo, più tranquillo, con il persecutore con un atteggiamento più accomodante.
Nel caso di specie è stato ricostruito l’intero iter degli atti persecutori oggetto dell’imputazione (appostamenti, telefonate, messaggi, minacce, nonché un’aggressione fisica), rimarcando la puntualità delle dichiarazioni della persona offesa oltre alla documentazione prodotta, riproducente numerosi messaggi anche a contenuto minaccioso ricevuti dalla persona offesa da parte dell’imputato.
La serie continua di telefonate, messaggi, frasi allusivamente minacciose divulgate attraverso vari mezzi di comunicazione, appostamenti (seguiti anche da ingiurie e, in un’occasione, da un ceffone), risulta idonea a determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, oltre che un fondato timore per la sua incolumità personale, costituendo un dato di comune esperienza che le minacce e le molestie, a lungo andare, possono trasmodare in atti di più grave impatto sulla persona.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all’interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore (Cass., Sez. 5, n. 5313 del 16/09/2014; Cass., Sez. 5, n. 41040 del 17/06/2014).
Nel caso di specie il giudice competente ha rilevato che, se dal tenore di alcuni sms si evince un tono accomodante e persino nostalgico della persona offesa, resta il fatto che la stessa è stata esplicita nel comunicare all’imputato, la volontà di non cedere in alcun modo alle reiterate richieste di ripristinare il loro rapporto.
Corte di Cassazione sentenza n. 225439 del 27 maggio 2016