Revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice di sorveglianza, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento, con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il Giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 -01). È stato, inoltre, chiarito (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020 Russo, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella specie l’affidamenton in prova al servizio sociale) può essere revocata per la sopravvenienza di una misura cautelare, per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora, dall’esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022, Pugliese, non massimata; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234 in tema di detenzione domiciliare).
I benefici penitenziari invero, non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge) affidata al Tribunale di sorveglianza. Tale organo, dunque, è investito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Si è precisato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1 n. 636 del 1/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché — in questo secondo caso — fossero non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza così da non averne tenuto conto nella sua decisione.
Con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, la soluzione prescelta, dunque, consiste nell’affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare, in ragione “sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca” (Corte Cost. n. 343 del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 25803 del 2026
