Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
Dispositivo dell’art. 175 Codice Penale
Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato
Con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione la Corte Costituzionale con sentenza n. 155 del 7 giugno 1984, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 175 c.p. comma 1 “nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio“.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 26677 del 2026
