La “Nullità della citazione” quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda è disciplinata dall’art. 164, comma 4, C.p.C.
La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo (ovvero ex art. 163 C.p.C., n. 3 e 4: la determinazione della cosa oggetto della domanda, e l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni).
Giova premettere che la nullità della citazione si produce, a norma dell’art. 164 C.p.C., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell’atto al modello legale, l’identificazione dell’oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto risulti “assolutamente” incerto. Ma occorre anche tener conto che quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d’incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).
Giova altresì precisare che la nullità dell’atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l’incertezza investe l’intero contenuto dell’atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l’improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.
(Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8077 del 2012)