La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il riavvicinamento occasionale dei coniugi intervenuto dopo la separazione che si sostanzia nella ripresa della convivenza tra gli stessi.
Nel caso di specie i coniugi sarebbero tornati a convivere dopo la sentenza di separazione pur essendoci stati dei periodi in cui il marito era stato detenuto.
Ovvero ai sensi dell’art. 3, comma 2 L. 898/1970 e successive modifiche:
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale ….
La convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa su un caso simile affermando un principio fondamentale: “Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell’azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970) può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda di riavvicinamento coniugale concretatosi nel semplice ripristino della convivenza per un limitato periodo di tempo in conseguenza dello stato di detenzione domiciliare del marito)” (Cass. sentenza n. 1227 del 04/02/2000).
Nel caso di specie, come rilevato dal giudice di secondo grado, con apprezzamento di fatto incensurabile, la coabitazione peraltro non continuativa non era fondata su una riconciliazione provvisoria o definitiva ma esclusivamente sulla base delle esigenze abitative occasionali del marito.
Corte di Cassazione Sez. VI, 24 dicembre 2014, n. 27386