I requisiti dell’originalità e della creatività sono a fondamento della tutela accordata al diritto d’autore di cui alla Legge 22 Aprile 1941 n. 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio“ e alla disposizione dell’art. 2575 Codice Civile:
“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Ma il carattere (soggettivo) della creatività previsto a fondamento della tutela accordata al diritto d’autore non deve sempre coincidere con quello dell’originalità dell’opera rispetto alle opere precedenti.
Posto invero che, come altrettanto stabilmente si conviene, il concetto giuridico di creatività, elevato, come visto, a presupposto della tutela accordata dalla Legge 633/1941 al diritto d’autore postula che l’opera dell’ingegno sia frutto di “personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della legge” e consiste non già nell’idea che alla base della sua realizzazione “ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività” (Cass., Sez. I, 28/11/2011, n. 25173) o, come di nuovo da ultimo ribadito in ambito eurounitario, “che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo” (C. Giust. 12. 9.2019, C-683/17, Cofemel). (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10300 del 29/05/2020).
Si è ulteriormente chiarito al riguardo che, in tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della Legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata; di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25173 del 28/11/2011).
La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha ribadito il principio alla stregua del quale “la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di
legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione” (Cass., Sez. I, 13/06/2014, n. 13524). (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10300 del 29/05/2020).
Assorbente in questa direzione si rivela il principio da tempo stabilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l’accertamento se l’opera dell’ingegno abbia carattere originale o, comunque, creativo, tale da meritare la protezione della legge nei confronti di altra, che si assume plagiaria, è rimesso all’incensurabile accertamento dal giudice di merito, quando sia sorretto da congrua motivazione ad esenta da errori logici a giuridici” (Cass., 25 gennaio 1968 n. 202). (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10300 del 29/05/2020).