Overturning in malam partem
La sentenza liberatoria di primo grado può essere ribaltata in appello ma deve essere preceduta dalla rinnovazione delle fonti dichiarative ( c.d. Overturning in malam partem).
Ebbene, occorre prendere le mosse dalla giurisprudenza della Corte EDU che si è pronunziata sul tema dell’overturning in malam partem (per restare alle più recenti, le sentenze 29/06/2017, Lorefice c. Italia; 28/02/2017, Manoli c. Moldavia; 04/06/2013, Hanu c. Romania; 05/03/2013, Manolachi c. Romania; 21/09/2010, Marcos Barrios c. Spagna; 05/07/2011, Dan c. Moldavia) e che ha ritenuto necessario che il ribaltamento della sentenza di assoluzione di primo grado fosse preceduto, in appello, dalla nuova escussione del teste sulla cui base tale overturning fosse avvenuto, pena la violazione dell’art. 6 CEDU. In particolare, nella nota sentenza Dan c. Moldavia, la Corte di Strasburgo ha opinato che le questioni risolte dalla Corte di appello che aveva ribaltato la decisione liberatoria di primo grado non “avrebbero potuto, in termini di equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell’accusa“. Come sostenuto nell’occasione dalla Corte EDU, la logica del principio sancito risiede nel fatto che “coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l’innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità“. Ciò in quanto – ha spiegato la Corte – “la valutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate“.
Illuminante, in questa direzione, anche un passaggio della sentenza del 4 giugno 2013 Hanu contro Romania, laddove si legge che “La Corte ribadisce che secondo la propria giurisprudenza uno dei requisiti per un processo equo è che l’imputato abbia la possibilità di confrontarsi con i testimoni alla presenza di un giudice chiamato, alla fine, a decidere la causa, in quanto l’osservazione diretta da parte del giudice dell’atteggiamento e della credibilità di un determinato testimone può essere determinante per l’imputato“.
A riprova dell’attualità dell’orientamento della Corte EDU, va ricordato che, in tempi recentissimi (sentenza Tondo c. Italia del 22/10/2020), l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 6, p. 1 della CEDU in un caso di mancata rinnovazione della prova dichiarativa in appello; nella pronunzia in parola, la Corte di Strasburgo ha affermato che, quando un giudice di appello deve rivalutare la colpevolezza o l’innocenza di un imputato, non può, per motivi di equità del procedimento, decidere su tali questioni senza una valutazione diretta delle dichiarazioni dei “testimoni che hanno reso una deposizione durante il procedimento e alle cui dichiarazioni il giudice vuole dare una nuova interpretazione“.
Come pure ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 124 del 2019, dunque, la giurisprudenza assolutamente prevalente di Strasburgo ritiene incompatibile con l’art. 6 CEDU un giudizio di appello che si concluda con la condanna dell’imputato già prosciolto in primo grado, senza che le prove dichiarative sulla cui base egli era stato assolto siano state nuovamente assunte davanti al giudice di appello, a nulla rilevando che la compattezza dell’esegesi della Corte di Strasburgo sia stata incrinata da due precedenti (Corte EDU, sentenza 27/6/2017, Chiper contro Romania; sentenza 26/4/2016, Kashlev contro Estonia) che, tuttavia, appaiono isolati.
In definitiva, può affermarsi che il vulnus individuato dalla Corte EDU al principio del giusto processo consiste nella violazione del principio di oralità ed immediatezza quale metodo più corretto per lo scrutinio di una prova che sia rilevante ai fini del giudizio, metodo che non può essere surrogato solo sulla base di quanto risulti verbalizzato, ma che impone che il Giudice di appello “veda” e “senta” personalmente il testimone sulla cui base avviene l’overturning.
Corte di Cassazione, Sez. V, 25.01.2021 n. 3007